1. Bologna ed i crediti ECTS (Sistema
Europeo per l’Accumulazione e ed il Trasferimento dei Crediti) -
L'adozione di un comune sistema di crediti - basato
su ECTS - era già tra i primi obiettivi della convergenza dei sistemi
nazionali europei introdotti dalla Dichiarazione di Bologna che, in vista
della creazione di uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, segnalava
l'esigenza che anche i crediti acquisiti in ambiti esterni potessero essere
riconosciuti dalle istituzioni di istruzione superiore. I comunicati di Praga
(2001) e di Berlino (2003) hanno ribadito l'esigenza di utilizzare un comune
sistema di crediti non solo per la mobilità intraeuropea degli studenti e dei
laureati (trasferimento dei crediti), ma anche per la costruzione dei
curricula nazionali ed internazionali (accumulazione dei crediti) previsti
nella nuova architettura europea a tre cicli.
Il sistema ECTS è stato introdotto in Europa nel
1989 nel quadro del programma comunitario Socrates-Erasmus. Concepito come
meccanismo per facilitare la mobilità, man mano che il processo di Bologna ha
definito le priorità e gli obiettivi, il sistema ECTS è diventato uno degli
strumenti cruciali per il consolidamento si un'Area Europea dell'Istruzione
Superiore.
L'evoluzione di ECTS da sistema europeo per il
trasferimento dei crediti a sistema nazionale ed europeo di accumulazione è
stata monitorata sia dalla Commissione Europea, attraverso un gruppo di
rappresentanti dei vari paesi coinvolti (ECTS
counsellors) coordinati dall'EUA,
che hanno condotto una serie di
visite istituzionali.
In un'apposita sezione del sito dell'EUA
sono raccolti documenti ed attività svolte in questo settore.
2. ECTS ed il sistema italiano - In
Italia l'introduzione del sistema ECTS rappresenta una novità acquisita
dalla legislazione nazionale sulla base dell’esperienza e delle indicazioni
maturate a livello europeo (DM508/99 e DM270/04) Secondo la definizione
europea (ECTS Key Features, 2002), "il credito ECTS è basato sul carico di
lavoro richiesto ad uno studente per raggiungere gli obiettivi formativi di un
corso di studio, obiettivi preferibilmente espressi come risultati di
apprendimento previsti e competenze da acquisire. Il carico di lavoro include
il tempo dedicato a tutte le attività di apprendimento". Tale definizione
coincide perfettamente con quella riportata nel DM 270/04 (ed adottata per
analogia dalle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale) che
recita: "Il Credito Formativo Universitario (CFU) è la misura del volume di
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno
studente in possesso di adeguata formazione iniziale, per l'acquisizione di
conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti
didattici dei corsi di studio " (art. 1). Per definizione, quindi, i
crediti ECTS/CFU si basano sui tempi di apprendimento (piuttosto che di
insegnamento) e sui risultati dell'apprendimento (piuttosto che sui contenuti
dei piani di studio), intesi non solo come conoscenze ma anche come abilità.
In conformità al sistema europeo, la 270/04
attribuisce ad ogni anno di studio a tempo pieno il valore convenzionale di 60
crediti. Inoltre, attribuisce a ciascun credito il valore assoluto di 25 ore
di impegno dello studente, per un totale di 1500 ore annue. Il modello ECTS
prevede anche che il valore numerico in crediti attribuito ad una singola
attività formativa sia accompagnato da una descrizione delle conoscenze ed
abilità da acquisire nei tempi di apprendimento indicati; descrizione che gli
atenei italiani forniscono - insieme ad altre informazioni - nelle Guide ECTS
destinate alla mobilità. In quanto sistema di accumulazione, il sistema di
crediti italiano richiede l'accumulazione di 180 crediti per il conseguimento
della Laurea e di 120 crediti per il conseguimento della Laurea magistrale,
secondo le indicazioni dei Regolamenti Didattici dei Corsi di studio.
Come previsto in ECTS, anche nel sistema italiano "i
crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo
studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del
profitto" (art. 5/4). Per quanto riguarda il trasferimento dei crediti, la
normativa italiana - in analogia ai principi europei - chiarisce "che il
riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini
della prosecuzione degli studi compete alla struttura didattica che accoglie
lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel Regolamento
Didattico di Ateneo" (art. 5/5). Nell'art. 5/7 dello stesso DM 270/04 esiste
anche un' esplicito riferimento alla possibilità di riconoscere come CFU anche
conoscenze ed abilità in ambiti professionali o formativi extra-universitari.
Nel rapporto EUA, si rilevano i progressi computi in
Italia sebbene il passaggio da un sistema basato sul numero di ore di contatto
del docente ad uno fondato sul carico di lavoro dello studente si rivela a
tratti problematico.