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Crediti ECTS

 

1. Bologna ed i crediti ECTS (Sistema Europeo per l’Accumulazione e ed il Trasferimento dei Crediti) -

L'adozione di un comune sistema di crediti - basato su ECTS -   era già tra i primi obiettivi della convergenza  dei sistemi nazionali europei introdotti dalla Dichiarazione di Bologna che, in vista della creazione di uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, segnalava l'esigenza che anche i crediti acquisiti in ambiti esterni potessero essere riconosciuti dalle istituzioni di  istruzione superiore. I comunicati di Praga (2001)  e di Berlino (2003) hanno ribadito l'esigenza di utilizzare un comune sistema di crediti non solo per la mobilità intraeuropea degli studenti e dei laureati (trasferimento dei crediti), ma anche per la costruzione dei curricula nazionali ed internazionali (accumulazione dei crediti) previsti nella nuova architettura europea a tre cicli.

Il sistema ECTS è stato introdotto in Europa nel 1989 nel quadro del programma comunitario Socrates-Erasmus. Concepito come meccanismo per facilitare la mobilità, man mano che il processo di Bologna ha definito le priorità e gli obiettivi, il sistema ECTS è diventato uno degli strumenti cruciali per il consolidamento si un'Area Europea dell'Istruzione Superiore.

L'evoluzione di ECTS da sistema europeo per il trasferimento dei crediti a sistema nazionale ed europeo di accumulazione è stata monitorata sia dalla Commissione Europea, attraverso un gruppo di rappresentanti dei vari paesi coinvolti (ECTS counsellors)  coordinati dall'EUA, che hanno condotto una serie di visite istituzionali.

In un'apposita sezione del sito dell'EUA sono raccolti documenti ed attività svolte in questo settore.

2. ECTS ed il sistema italiano - In Italia l'introduzione del sistema ECTS  rappresenta una novità acquisita dalla legislazione nazionale sulla base dell’esperienza e delle indicazioni maturate a livello europeo (DM508/99 e DM270/04) Secondo la definizione europea (ECTS Key Features, 2002), "il credito ECTS è basato sul carico di lavoro richiesto ad uno studente per raggiungere gli obiettivi formativi di un corso di studio, obiettivi preferibilmente espressi come risultati di apprendimento previsti e competenze da acquisire. Il carico di lavoro include il tempo dedicato a tutte le attività di apprendimento". Tale definizione coincide perfettamente con quella riportata nel DM 270/04 (ed adottata per analogia dalle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale) che recita: "Il Credito Formativo Universitario (CFU) è la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata formazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio " (art. 1).  Per definizione, quindi, i crediti ECTS/CFU si basano sui tempi di apprendimento (piuttosto che di insegnamento) e sui risultati dell'apprendimento (piuttosto che sui contenuti dei piani di studio), intesi non solo come conoscenze ma anche come abilità.

In conformità al sistema europeo, la 270/04 attribuisce ad ogni anno di studio a tempo pieno il valore convenzionale di 60 crediti. Inoltre, attribuisce a ciascun credito il valore assoluto di 25 ore di impegno dello studente, per un totale di 1500 ore annue. Il modello ECTS  prevede anche che il valore numerico in crediti attribuito ad una singola attività formativa sia accompagnato da una descrizione delle conoscenze ed abilità  da acquisire nei tempi di apprendimento indicati; descrizione che gli atenei italiani  forniscono - insieme ad altre informazioni - nelle Guide ECTS destinate alla mobilità. In quanto sistema di accumulazione, il sistema di crediti italiano richiede l'accumulazione di 180 crediti per il conseguimento della Laurea e di 120 crediti per il conseguimento della Laurea magistrale, secondo le indicazioni dei Regolamenti Didattici dei Corsi di studio.

Come previsto in ECTS, anche nel sistema italiano "i crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto" (art. 5/4). Per quanto riguarda il trasferimento dei crediti, la normativa italiana - in analogia ai principi europei - chiarisce "che il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel Regolamento Didattico di Ateneo" (art. 5/5). Nell'art. 5/7 dello stesso DM 270/04 esiste anche un' esplicito riferimento alla possibilità di riconoscere come CFU anche conoscenze ed abilità in ambiti professionali o formativi extra-universitari.

Nel rapporto EUA, si rilevano i progressi computi in Italia sebbene il passaggio da un sistema basato sul numero di ore di contatto del docente ad uno fondato sul carico di lavoro dello studente si rivela a tratti problematico.

 

 Webmaster Valentina Barbagallo [urisp@unict.it]

Ultimo aggiornamento: martedì, 17 luglio 2007