UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA
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IL RETTORE
- Vista la legge 9 maggio 1989, n.168;
- Visto il D.R. del 6 maggio 1996,
con il quale ai sensi dell’art.16 della citata legge 168/1989 è
stato emanato lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania,
pubblicato sulla G.U.R.I. del 22 maggio 1996;
- Visto il Regolamento Generale di
Ateneo emanato con D.R. del 24 ottobre 1996, n.4455;
- Vista le deliberazioni del Senato
Accademico del 9 e 28 ottobre 1996 e del Consiglio di
Amministrazione del 14 ottobre 1996, con le quali è stato
approvato il “Regolamento per la designazione delle rappresentanze
in seno ai Consigli di Facoltà”;
DECRETA:
E’
emanato il “Regolamento per la designazione delle
rappresentanze in seno ai Consigli di Facoltà“ allegato al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Catania, 7 novembre 1996
IL RETTORE
(E.Rizzarelli)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA
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REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE
DELLE RAPPRESENTANZE
IN SENO AI CONSIGLI DI FACOLTA’
NORME GENERALI
Art. 1
Il presente Regolamento
disciplina le modalità di elezione:
a)
dei
rappresentanti dei Ricercatori confermati, pari ad 1/3 dei
Professori di ruolo della Facoltà;
aventi diritto a partecipare alle
deliberazioni del Consiglio di Facoltà, di cui al 5° comma
dell’art.22 dello Statuto dell’Ateneo, pubblicato sulla G.U.R.I.
del 22 maggio 1996 e dei cinque rappresentanti del Personale
tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà;
b) di un numero di rappresentanti
degli Studenti nella misura di cinque per le Facoltà con meno di
duemila iscritti, di sette per quelle da duemila a cinquemila
iscritti e di nove per quelle con oltre cinquemila iscritti.
I rappresentanti dei
Ricercatori confermati e del Personale tecnico-amministrativo
durano in carica un triennio accademico e sono immediatamente
rieleggibili una sola volta (comma 1, Art.69 dello Statuto); i
rappresentanti degli Studenti durano in carica due anni accademici
e sono rieleggibili una sola volta (comma 2, Art.69 dello
Statuto).
Le elezioni dei
rappresentanti dei Ricercatori confermati e dei rappresentanti del
Personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Facoltà,
sono indette dal Preside della Facoltà entro il 10 febbraio
precedente la data di scadenza del mandato dei rappresentanti in
carica.
Le elezioni dei
rappresentanti degli Studenti in seno al Consiglio di Facoltà sono
indette dal Rettore entro il 10 febbraio precedente la data di
scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.
(modifica proposta al precedente
comma)
Le elezioni dei
rappresentanti degli Studenti in seno al Consiglio di Facoltà sono
indette dal Rettore almeno due mesi prima della data di
scadenza dei rappresentanti in carica
In prima applicazione il
Preside della Facoltà indice le suddette elezioni in tempo utile
per l’elezione del Preside e, comunque, non oltre il 20° giorno
dall’entrata in vigore del Regolamento Generale d’Ateneo.
Nel caso di interruzione anticipata
del mandato si farà luogo alla nomina del primo dei non eletti
appartenente alla medesima rappresentanza, secondo l’ordine
riportato nella graduatoria dello scrutinio finale.
Art. 2
Le elezioni per la
designazione delle predette rappresentanze elettive, sono
disciplinate dai Regolamenti elettorali predisposti ed allegati
sotto le voci:
A) elezione dei rappresentanti dei
Ricercatori confermati e dei cinque rappresentanti del Personale
tecnico-amministrativo in seno ai Consigli di Facoltà;
B) elezione dei rappresentanti
degli Studenti in seno ai Consigli di Facoltà.
Art. 3
Sono insediate le
Commissioni Elettorali nella composizione meglio specificata nei
singoli Regolamenti di cui ai punti “A” e “B” del precedente art.
2, con il compito di:
1) pronunciarsi sui reclami
inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori, dai
componenti dei seggi e dai presentatori delle liste elettorali;
2) risolvere durante lo svolgimento
delle operazioni elettorali ogni questione riguardante l’ordine
pubblico al di fuori dei seggi nell’ambito della Facoltà;
3) collazionare i risultati
pervenuti da eventuali seggi e procedere alla proclamazione degli
eletti;
4) decidere sui ricorsi proposti
contro i risultati proclamati. Tali ricorsi devono essere
presentati entro 10 giorni dalla proclamazione alle Commissioni
suddette, che in contraddittorio decideranno nei successivi 15
giorni.
Le decisioni delle
Commissioni elettorali sono impugnabili entro 5 giorni dalla loro
pubblicazione con ricorso al Senato Accademico che decide in via
definitiva.
I risultati delle
elezioni sono promulgati con decreto del Rettore e pubblicati sul
Bollettino Ufficiale di Ateneo.
___________________________________
PARTE A
Regolamento per la elezione dei
rappresentanti dei Ricercatori confermati e del Personale
tecnico-amministrativo in seno ai Consigli di Facoltà
Art. 1 - Indizione delle elezioni
Le elezioni dei rappresentanti dei
Ricercatori confermati e dei cinque rappresentanti del Personale
tecnico-amministrativo nei Consigli di Facoltà, sono indette dai
Presidi delle Facoltà entro il 10 febbraio precedente la data di
scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. L’indizione
indicherà la data e l’orario di apertura e chiusura del seggio
elettorale per le operazioni di voto, nonché il numero dei
Ricercatori confermati da eleggere pari ad 1/3 dei Professori di
ruolo afferenti alla Facoltà che dovrà partecipare alle
deliberazioni del Consiglio di Facoltà, di cui al 5° comma
dell’art.22 dello Statuto.
Qualora il numero dei
Ricercatori confermati afferenti alla Facoltà è inferiore o pari a
1/3 dei Professori di ruolo, i medesimi parteciperanno di diritto
alle deliberazioni del Consiglio di Facoltà di cui al comma
precedente.
Art. 2 - Elettorato attivo e
passivo
A) per i rappresentanti dei
Ricercatori confermati:
Hanno diritto all’elettorato attivo
e passivo i Ricercatori confermati afferenti alla Facoltà che alla
data di indizione delle elezioni rivestano tale qualifica. Ai
sensi dell’art.76 dello Statuto sono equiparati ai Ricercatori
confermati gli Assistenti Ordinari ad esaurimento.
Hanno diritto al solo elettorato
attivo i Ricercatori confermati che non prestano servizio perchè,
ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di
ufficio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo, in
aspettativa obbligatoria per seguire il coniuge all’estero o in
aspettativa per mandati elettivi.
Sono esclusi dall’elettorato sia
attivo che passivo i Ricercatori confermati sospesi dal servizio a
seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi
cautelativamente in pendenza di procedimento penale o
disciplinare.
B) per i rappresentanti del
Personale tecnico-amministrativo:
Ha diritto
all’elettorato attivo e passivo tutto il Personale di ruolo
tecnico-amministrativo di ogni area funzionale e qualifica che
alla data del provvedimento di indizione delle elezioni risulta
appartenente alla Facoltà. L’attribuzione alle Facoltà, ai soli
fini elettorali, del Personale tecnico-amministrativo assegnato ai
Dipartimenti è deliberata dai Consigli dei Dipartimenti stessi
almeno 20 giorni prima della data delle elezioni, su motivata
proposta degli interessati (2° comma dell’Art.22 dello
Statuto). L’attribuzione stessa dovrà essere effettuata in
rapporto alla composizione del corpo docente per Facoltà di
appartenenza.
Hanno diritto al solo elettorato
attivo coloro che non prestano servizio perchè collocati in
aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in
congedo straordinario per motivi di studio, in servizio militare o
sostitutivo civile.
E’ escluso
dall’elettorato sia attivo che passivo il Personale
tecnico-amministrativo sospeso dal servizio a seguito di
procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente
in pendenza di procedimento penale o disciplinare.
Art. 3 - Elenco elettorato
Gli elenchi nominativi di tutti gli
elettori saranno affissi, distinti per categorie di appartenenza,
almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all’Albo della
Presidenza della Facoltà.
Gli aventi diritto al voto che siano
esclusi dagli elenchi in parola, hanno facoltà di fare opposizione
entro il 6° giorno precedente le elezioni direttamente al Preside
della Facoltà, il quale decide definitivamente in merito almeno
due giorni prima la data fissata per le elezioni.
Art. 4 - Convocazione
In prima applicazione la
convocazione dei Ricercatori confermati e del Personale
tecnico-amministrativo aventi diritto al voto deve precedere di
almeno sette giorni la data di inizio delle votazioni. Viene
effettuata mediante consegna da parte della Presidenza della
Facoltà della lettera di convocazione presso la sede di servizio
(Dipartimento, Istituto, Seminario, Presidenza di Facoltà,
Ufficio) direttamente all’interessato. In caso di assenza o
impedimento dell’interessato la struttura di appartenenza deve
provvedere a far recapitare immediatamente allo stesso la
convocazione. A tale scopo sulla busta viene apposto in maniera
ben visibile oltre al nominativo del destinatario la seguente
dicitura: “Convocazione per l’elezione dei rappresentanti dei
Ricercatori confermati e del Personale tecnico-amministrativo nel
Consiglio di Facoltà“. La convocazione si intende, comunque,
utilmente effettuata mediante la consegna nella sede di servizio
con le modalità sopra indicate.
Art. 5 - Seggio elettorale
Per l’espletamento delle operazioni
di voto e di scrutinio potrà essere costituito con provvedimento
del Preside uno o più seggi elettorali, composti da :
- un professore ordinario o
straordinario che lo presiede;
- un professore associato;
- un ricercatore confermato;
- un dipendente con qualifica non
inferiore al VI livello, con funzioni di segretario.
Presso ciascun seggio sono
predisposte due urne: una per la raccolta dei voti espressi dai
Ricercatori confermati e una per la raccolta dei voti espressi dal
Personale tecnico-amministrativo.
Il giorno precedente a quello
fissato per l’inizio delle votazioni, i componenti del seggio si
riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario
all’esercizio del diritto di voto (schede, registri, liste dei
votanti, materiale di cancelleria, etc..).
E’ compito precipuo del Presidente
del seggio controllare la presenza in esso delle cabine e di tutto
quanto si renda indispensabile per assicurare e garantire la
segretezza e la libertà del voto.
Art. 6 - Schede elettorali
Le schede elettorali, distinte per
ciascuna categoria di elettori, devono recare il timbro della
Facoltà e la firma del Presidente o del Segretario del seggio
elettorale da apporre prima dell’inizio delle votazioni.
Art. 7 - Svolgimento e orario
delle votazioni
Le operazioni di voto si svolgono in
un unico giorno dalle ore 9 alle ore 19.
Per la vigilanza dei seggi e del
relativo materiale sia durante lo svolgimento della votazione, sia
durante lo scrutinio, il Presidente del seggio si avvale del
personale ausiliario della Facoltà.
Art. 8 - Modalità di voto
Il voto è individuale, libero e
segreto.
E’ possibile esprimere una sola
preferenza.
Eventuali nominativi in eccedenza e
ogni elemento di identificazione della scheda sono causa di
nullità della stessa.
La votazione è valida se vi abbiano
preso parte almeno i due terzi degli aventi diritto per le
elezioni dei rappresentanti dei Ricercatori confermati e almeno un
terzo degli aventi diritto per le elezioni dei rappresentanti del
Personale tecnico-amministrativo.
Nei casi di omonimia sarà cura
dell’elettore indicare la data di nascita del prescelto.
Qualora non sia
possibile identificare con certezza la volontà dell’elettore, il
voto espresso è considerato nullo.
Vanno parimenti
annullate le schede che non siano quelle prescritte o non portino
il bollo o la firma del Presidente o del Segretario del seggio.
Gli elettori fisicamente impediti
possono esprimere il loro voto con l’assistenza di un altro
elettore dello stesso seggio liberamente scelto; nessun elettore
può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un
invalido. Il Presidente del seggio ne prenderà nota nel verbale.
Art. 9 - Operazioni di voto
Il Presidente o un altro componente
del seggio, previo accertamento dell’identità personale, consegna
a ciascun votante la scheda e cura che l’elettore apponga la firma
sull’apposito elenco.
Effettuata la
votazione, la scheda deve essere ripiegata accuratamente
dall’elettore e restituita al Presidente o ad altro componente del
seggio che la inserisce in presenza dell’elettore stesso
nell’urna.
Alla scadenza
dell’orario stabilito per le votazioni, gli elettori che si
trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato,
sono egualmente ammessi al voto.
Art. 10 - Operazioni di scrutinio
Terminate le operazioni di voto
avranno inizio quelle di scrutinio in seduta pubblica e
proseguiranno sino alla loro conclusione.
Si inizia con lo
scrutinio dei rappresentanti dei Ricercatori confermati e si
prosegue con quello dei rappresentanti del Personale
tecnico-amministrativo.
Delle operazioni
elettorali, i Componenti del seggio redigono e sottoscrivono
apposito processo verbale distinto per rappresentanza, dal quale
deve, tra l’altro, risultare:
- il numero delle
schede pervenute al seggio elettorale;
- il numero delle schede
votate;
- il numero delle schede
annullate;
- il numero delle schede
non utilizzate;
- i voti riportati da
ciascun candidato.
Allegano al verbale, di
cui fanno parte integrante, l’elenco dei votanti su cui sono state
apposte le relative firme.
Raccolgono, in distinti
plichi, le schede votate, le schede non utilizzate e le schede
per qualsiasi motivo annullate.
I plichi, sigillati e
firmati esternamente dai Componenti del seggio, saranno
immediatamente recapitati all’Ufficio di Presidenza ove si
procederà alla proclamazione degli eletti.
Sono dichiarati eletti
coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti fino al
numero di rappresentanti stabilito dall’art.1 del presente
Regolamento.
In caso di parità di
voti risulta eletto il più anziano nel ruolo ed in caso di parità
di decorrenza di anzianità nel ruolo quello più grande di età.
Qualora risulti eletto
un numero di Ricercatori confermati inferiore a quello indicato
dal bando di indizione si procederà entro un mese ad elezioni
suppletive senza alcun pregiudizio per il funzionamento
dell’organo stesso.
Avverso i risultati si
potrà far ricorso alla Commissione elettorale di cui all’art.13
del presente regolamento, secondo le modalità indicate all’art.3
comma 1 numero 4 delle Norme Generali.
Art. 11 - Sostituzione degli
eletti
Nel caso di dimissioni, rinuncia o
decadenza di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti
che abbia ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
Art. 12 - Proroga
I componenti eletti del Consiglio
di Facoltà continuano a svolgere le proprie funzioni anche dopo la
scadenza del mandato fino alla loro sostituzione.
Art.13 - Commissione elettorale
Presso la Presidenza
della Facoltà è costituita una Commissione elettorale composta da:
- n.1 Professore
Ordinario o Straordinario che la presiede;
- n.1 Professore
Associato;
- n.1 Ricercatore
confermato;
- n.1 Funzionario
tecnico o amministrativo anche con funzioni di segretario,
tutti designati dal Preside, alla
quale oltre ai compiti di cui all’art.3 delle Norme Generali,
spetta presiedere al regolare svolgimento della propaganda
elettorale e delle votazioni.
__________________________________
PARTE B
Regolamento per la designazione
dei rappresentanti degli Studenti
in seno ai Consigli di Facoltà
Art. 1 - Indizione
Le elezioni per le
rappresentanze degli studenti in seno ai Consigli di Facoltà sono
indette dal Rettore entro il mese di febbraio precedente la
scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. L’indizione
indicherà la data e l’orario di apertura e chiusura del seggio
elettorale per le operazioni di voto, nonché il numero degli
Studenti da eleggere che dovrà essere nella misura di cinque per
le Facoltà con meno di duemila iscritti, di sette per quelle da
duemila a cinquemila iscritti e di nove per quelle con oltre
cinquemila iscritti (3° comma dell’art.52 del Regolamento Generale
di Ateneo).
(modifica proposta al precedente
comma)
Le elezioni per
le rappresentanze degli studenti in seno ai Consigli di Facoltà
sono indette dal Rettore almeno due mesi prima della data di
scadenza dei rappresentanti in carica. L’indizione indicherà
la data e l’orario di apertura e chiusura del seggio elettorale
per le operazioni di voto, nonché il numero degli Studenti da
eleggere che dovrà essere nella misura di cinque per le Facoltà
con meno di duemila iscritti, di sette per quelle da duemila a
cinquemila iscritti e di nove per quelle con oltre cinquemila
iscritti (3° comma dell’art.52 del Regolamento Generale di
Ateneo).
In prima
applicazione il Preside della Facoltà indice le elezioni in tempo
utile per l’elezione del Preside e, comunque, non oltre il 20°
giorno dall’entrata in vigore del Regolamento Generale d’Ateneo.
(proposta di abrogazione del
comma precedente).
Art. 2 - Elettorato attivo e
passivo
L’elettorato attivo e
passivo spetta a tutti gli Studenti regolarmente iscritti all’anno
accademico precedente quello di inizio del mandato del Preside da
eleggere, in corso o fuori corso, ai Corsi di laurea, ai Diplomi
Universitari, alle Scuole di specializzazione, alle Scuole dirette
a fini speciali ed ai Dottorati di ricerca della Facoltà.
(modifica proposta al precedente
comma)
L’elettorato attivo e
passivo spetta a tutti gli Studenti regolarmente iscritti, alla
data di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, in
corso o fuori corso, ai Corsi di laurea, ai Diplomi Universitari,
alle Scuole di specializzazione, alle Scuole dirette a fini
speciali ed ai Dottorati di ricerca della Facoltà.
Art. 3 - Elenchi elettorato
Gli elenchi degli
elettori per ciascun Corso di laurea, Diploma universitario,
Scuole dirette a fini speciali, Scuole di specializzazione e
Dottorati di ricerca della Facoltà, in ordine alfabetico e senza
distinzione di sesso e di cittadinanza, sono depositati, entro e
non oltre il 20° giorno anteriore alla data delle elezioni, in
triplice copia, presso l’Ufficio di Presidenza per essere
consultati da chiunque ne abbia diritto.
. / .
(modifica proposta al precedente
comma)
Gli elenchi degli
elettori per ciascun Corso di laurea, Diploma universitario,
Scuole dirette a fini speciali, Scuole di specializzazione e
Dottorati di ricerca della Facoltà, in ordine alfabetico e senza
distinzione di sesso e di cittadinanza, sono depositati, entro e
non oltre il 20° giorno anteriore alla data delle elezioni, in
triplice copia, presso l’Ufficio Elettorale per essere
consultati da chiunque ne abbia diritto.
Art. 4 - Presentazione delle
liste
Le elezioni si svolgono sulla base
di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.
Ogni lista deve recare una
denominazione che serva ad individuarla. Non è ammessa la lista
contenente denominazioni identiche o confondibili con quelle
presentate in precedenza.
Eventuali controversie sulle
denominazioni delle liste saranno giudicate dalla Commissione
elettorale di cui al successivo art.11. La decisione della
Commissione è inappellabile.
Le liste non possono indicare un
numero di candidati superiore a quello degli eligendi e cioè di
cinque per le Facoltà con meno di duemila iscritti, di sette per
quelle da duemila a cinquemila iscritti e di nove per quelle con
oltre cinquemila iscritti.
Le liste dei candidati
devono essere corredate dalle firme, autenticate o da un notaio, o
da un segretario comunale, o da un Sindaco o suo delegato, o da un
funzionario dell’Università preposto dal Rettore, di 13, di 18, di
25 studenti regolarmente iscritti alla Facoltà a seconda che il
numero degli studenti iscritti alla Facoltà sia inferiore a 2000,
da 2001 a 5000, superiore a 5000.
Ogni studente può
firmare la proposta di una sola lista.
Le liste devono, altresì, essere
corredate dalle firme autenticate dei candidati per accettazione,
e devono avere almeno un presentatore, quest’ultimo in qualità di
responsabile.
Le liste dei candidati e le firme in
appoggio delle stesse devono chiaramente indicare il nome e
cognome dello studente, il Corso di laurea, o il Diploma
universitario, o la Scuola diretta a fini speciali, o la Scuola di
specializzazione, o il Dottorato di ricerca e il numero di
matricola universitario là dove è presente.
Sono nulle le indicazioni dei
candidati e delle firme di appoggio che risultassero incomplete
dei predetti dati.
Le liste dei candidati devono essere
presentate presso la Presidenza della Facoltà entro il 20° giorno
precedente la data delle elezioni.
(modifica proposta al precedente
comma)
Le liste dei candidati devono essere
presentate presso l’Ufficio Elettorale entro il 20° giorno
precedente la data delle elezioni.
L’Ufficio di Presidenza assegnerà a
ciascuna lista un numero progressivo secondo l’ordine di
presentazione.
(modifica proposta al precedente
comma)
L’Ufficio Elettorale
assegnerà a ciascuna lista un numero progressivo secondo l’ordine
di presentazione.
Le liste e le relative candidature
riscontrate regolari dalla Presidenza sono rese pubbliche dal
Preside con comunicazione a mezzo stampa e mediante manifesti,
almeno otto giorni prima la data fissata per le elezioni,
indicando, altresì, il numero dei seggi con le relative
ubicazioni.
(modifica proposta al precedente
comma)
Le liste e le relative candidature
riscontrate regolari dall’Ufficio Elettorale sono rese
pubbliche dal Rettore con comunicazione a mezzo stampa e
mediante manifesti, almeno otto giorni prima la data fissata per
le elezioni, indicando, altresì, il numero dei seggi con le
relative ubicazioni.
Avverso l’esclusione
delle liste è ammesso ricorso innanzi la Commissione di cui
all’art.11 entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di
esclusione al rappresentante di lista.
La Commissione si pronuncerà nelle
24 ore successive.
Art. 5 - Propaganda elettorale
La regolamentazione della
propaganda elettorale nell’ambito universitario è attuata con
accordi fra la Commissione elettorale e i presentatori
responsabili delle liste dei candidati, riuniti in apposito
Comitato.
In base a tali accordi vengono
fissati a cura della Facoltà appositi spazi per manifesti e aule
per assemblee.
(modifica proposta al precedente
comma)
In base a tali accordi vengono
fissati a cura dell’Università appositi spazi per manifesti
e aule per assemblee.
In tutte le manifestazioni di
propaganda non è consentito in alcun modo di venire meno ai
principi ed ai metodi sanciti dalla Costituzione della Repubblica
e dalle leggi elettorali in
materia.
Art. 6 - Schede elettorali
Le schede elettorali devono recare
il timbro della Facoltà e la firma del Presidente o del Segretario
del seggio elettorale da apporre prima dell’inizio delle
votazioni.
(modifica proposta al precedente
comma)
Le schede elettorali devono recare
il timbro dell’Università e la firma del Presidente o del
Segretario del seggio elettorale da apporre prima dell’inizio
delle votazioni.
Art. 7 - Svolgimento e orario
delle votazioni
Le operazioni di voto si svolgono in
due giorni consecutivi dalle ore 9 alle ore 19.
Per la vigilanza dei seggi e del
relativo materiale sia durante lo svolgimento della votazione, sia
durante lo scrutinio, il Presidente del seggio si avvale del
personale ausiliario della Facoltà.
Art. 8 - Seggi elettorali
Al fine di consentire l’esercizio
del diritto di voto da parte del massimo numero possibile di
studenti e a garanzia dello stesso, potranno essere costituiti più
seggi elettorali.
I seggi elettorali, costituiti dal
Preside della Facoltà, sono composti da:
(modifica proposta al precedente
comma)
I seggi elettorali, costituiti
dal Rettore, sono composti da:
a) un Presidente ed un Segretario
designati dal Preside all’interno del personale
tecnico-amministrativo della Facoltà.
b) tre scrutatori, estratti a sorte
da un elenco costituito dall’insieme degli elenchi di scrutatori
presentati dalle singole liste almeno 15 giorni prima la data
fissata per le elezioni.
Gli scrutatori devono essere in
possesso dell’elettorato attivo.
L’estrazione dei
nominativi degli scrutatori è effettuata in seduta pubblica almeno
una settimana prima delle elezioni dalla Presidenza della Facoltà:
essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e due
supplenti per ciascun seggio.
(modifica proposta al precedente
comma)
L’estrazione dei
nominativi degli scrutatori è effettuata in seduta pubblica almeno
una settimana prima delle elezioni dall’Ufficio Elettorale:
essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e due
supplenti per ciascun seggio.
L’Ufficio di Presidente, di Segretario e di Scrutatore
è obbligatorio per le persone designate. Solo in caso di reale
impedimento l’Ufficio di Presidenza può proporre al Preside la
designazione di altra persona.
(modifica proposta al precedente
comma)
L’Ufficio di Presidente,
di Segretario e di Scrutatore è obbligatorio per le persone
designate. Solo in caso di reale impedimento l’Ufficio
Elettorale può proporre al Rettore la designazione di
altra persona.
Il giorno precedente a quello
fissato per l’inizio delle votazioni, i componenti del seggio si
riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario
all’esercizio del diritto di voto (schede, registri, liste dei
votanti, materiale di cancelleria, etc..).
E’ compito precipuo del Presidente
del seggio controllare la presenza in esso delle cabine e di tutto
quanto si renda indispensabile per assicurare e garantire la
segretezza e la libertà del voto.
Alla scadenza
dell’orario stabilito per le votazioni, gli elettori che si
trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato,
sono egualmente ammessi al voto.
Art. 9 - Operazioni di voto
1) Le operazioni di voto sono
pubbliche.
Il Presidente è
incaricato di soprintendere al buon andamento delle operazioni; In
caso di turbativa può disporre dell’ausilio del servizio d’ordine;
nei casi più gravi può disporre la sospensione delle operazioni,
salvo l’accertamento di ulteriori responsabilità.
Gli elettori fisicamente
impediti possono esprimere il loro voto con l’assistenza di un
altro elettore dello stesso seggio liberamente scelto; nessun
elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di
un invalido. Il Presidente del seggio ne prenderà nota nel
verbale.
2) L’espressione del voto è
individuale, libera e segreta.
Ogni studente può
esprimere la propria preferenza a favore di un solo nominativo
della lista votata.
Sono considerati nulli i voti di
preferenza per i candidati non compresi nella lista votata.
Se l’elettore non abbia
indicato alcun contrassegno sulla lista prescelta, ma abbia
scritto un nominativo di una lista, si intende che abbia votato la
lista alla quale appartiene il preferito.
Nei casi di omonimia sarà
cura dell’elettore indicare la data di nascita del prescelto.
3) Le operazioni elettorali si
svolgono mediante:
A - la consegna da parte
dell’elettore del proprio libretto di iscrizione, o della tessera
universitaria o di altro documento valido di riconoscimento.
B - l’accertamento dell’iscrizione
del nominativo dell’elettore nella lista dei votanti.
Se il
nominativo dell’elettore non risulta iscritto nella lista dei
votanti o i suoi dati anagrafici risultano erroneamente
trascritti, questi potrà essere ammesso al voto soltanto previa
presentazione al Presidente del seggio elettorale di una regolare
certificazione rilasciata dal competente Ufficio della Segreteria
studenti che, oltre ai dati anagrafici, deve attestare l’esatta
data in cui è avvenuta l’iscrizione.
Detti
certificati, dopo la trascrizione del nominativo dell’elettore, in
calce alla lista elettorale, devono essere allegati al verbale nel
quale dovrà, altresì, risultare il numero degli elettori ammessi
al voto in base a dette certificazioni.
C - la firma dell’elettore
sull’elenco dei votanti;
D - la consegna all’elettore
da parte del Presidente, o di uno dei componenti del
seggio, della scheda
elettorale;
E - la riconsegna della scheda
votata, ripiegata accuratamente da parte dell’elettore al
Presidente o ad uno dei componenti il seggio che la introdurrà in
presenza dell’elettore stesso nell’apposita urna sigillata.
Al seggio non possono accedere più
di tre elettori contemporaneamente. Coloro che hanno votato devono
lasciare il seggio subito dopo la votazione stessa.
Alle operazioni elettorali possono
assistere anche i rappresentanti di lista i cui nominativi devono
essere comunicati all’Ufficio di Presidenza, almeno due giorni
prima dell’inizio delle votazioni, dal presentatore ufficiale
della relativa lista: i rappresentanti devono essere studenti
aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista contraddistinta
dalla medesima numerazione, non più di uno per seggio.
(modifica proposta al precedente
comma)
Alle operazioni elettorali possono
assistere anche i rappresentanti di lista i cui nominativi devono
essere comunicati all’Ufficio Elettorale, almeno due giorni
prima dell’inizio delle votazioni, dal presentatore ufficiale
della relativa lista: i rappresentanti devono essere studenti
aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista contraddistinta
dalla medesima numerazione, non più di uno per seggio.
Art. 10 - Operazioni di
scrutinio
Le operazioni di
scrutinio sono pubbliche ed avranno inizio il giorno successivo a
quello delle votazioni e proseguiranno fino ad operazione
ultimata.
Le schede che
presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo
inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il
proprio voto, sono annullate.
Vanno parimenti
annullate le schede:
- che non siano quelle prescritte o
non portino il bollo della Facoltà o la firma del Presidente o del
Segretario;
(modifica proposta al precedente
comma)
Vanno parimenti annullate le schede:
- che non siano quelle prescritte o
non portino il bollo dell’Università o la firma del
Presidente o del Segretario;
- che esprimano voti per più di una
lista o non offrano la possibilità di identificare la lista
prescelta.
Su ogni contestazione,
il Presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronunzia in
via provvisoria, facendola risultare dal verbale.
L’attribuzione delle
rappresentanze avviene con il metodo proporzionale in base ai voti
validi ottenuti da ciascuna lista con il seguente criterio:
- determinazione del
numero complessivo dei voti validi;
- determinazione del
numero dei voti validi ottenuti da ciascuna lista;
- determinazione del quoziente per
ogni seggio da assegnare (il quoziente si ottiene dividendo fino
al secondo numero decimale il numero complessivo dei voti validi
per il numero degli eligendi);
- l’attribuzione dei seggi alle
singole liste va determinata suddividendo il numero complessivo
dei voti validi riportati da ciascuna lista per il quoziente
elettorale.
Nel caso in cui in tal modo non
venissero assegnati tutti i seggi, i seggi residui vanno assegnati
alle liste che hanno resti maggiori.
A questa operazione
partecipano anche le liste che non hanno raggiunto alcun
quoziente.
In caso di parità dei
resti il seggio va attribuito alla lista che non ha riportato
alcun seggio o il minor numero di seggi.
A parità anche di quest’ultimo
caso, l’attribuzione del seggio tra dette liste viene fatta per
sorteggio.
All’interno di ciascuna
lista risulterà o risulteranno eletti il candidato o i candidati
che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità
risulterà eletto il candidato che ha la maggiore anzianità di
iscrizione.
Al termine dello
scrutinio, il Presidente del seggio deve consegnare i verbali
delle votazioni e tutto il materiale residuo all’Ufficio di
Presidenza che provvede all’inoltro dello stesso alla Commissione
elettorale.
(modifica proposta al precedente
comma)
Al termine dello
scrutinio, il Presidente del seggio deve consegnare i verbali
delle votazioni e tutto il materiale residuo all’Ufficio
Elettorale che provvede all’inoltro dello stesso alla
Commissione elettorale.
La Commissione
elettorale procede alla proclamazione degli eletti, assicurandone
la più ampia pubblicità mediante l’affissione alle apposite
bacheche e con comunicati stampa.
Lo studente eletto è
rieleggibile alla stessa carica per una sola volta sempreché
sussistano le condizioni di eleggibilità.
In caso di rinunzia di
uno degli studenti eletti, di decadenza o di decesso dell’eletto,
subentrerà automaticamente il primo dei non eletti della stessa
lista.
La decadenza opera anche
in caso di trasferimento presso altra sede universitaria e in caso
di conseguimento della laurea nel corso del biennio.
Avverso i risultati si
potrà far ricorso alla Commissione elettorale di cui all’art.11
del presente Regolamento secondo le modalità indicate nell’art.3,
comma 1 n.4 delle Norme Generali.
ART. 11 - Commissione elettorale
Presso il Rettorato -
Ufficio Elettorale, è istituita la Commissione elettorale composta
da:
- un Professore di ruolo che la
presiede;
- un Funzionario amministrativo;
- un rappresentante del personale
tecnico-amministrativo anche con funzioni di Segretario;
tutti nominati dal Rettore alla
quale oltre ai compiti di cui all’art.3 delle Norme generali,
spetta presiedere al regolare svolgimento della propaganda
elettorale e delle votazioni.
ART. 12 - Validità delle
votazioni
La votazione è valida se vi abbia
preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.
Il mancato raggiungimento del quorum
predetto non pregiudica l’iter procedurale dell’elezione del
Preside.
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