Regolamento per la designazione delle rappresentanze
in seno ai Consigli di Facoltà

 





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

CATANIA

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IL RETTORE

 

- Vista la legge 9 maggio 1989, n.168;

 - Visto il D.R. del 6 maggio 1996, con il quale ai sensi dell’art.16 della citata legge 168/1989 è stato emanato lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania, pubblicato sulla G.U.R.I. del 22 maggio 1996;

 - Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. del 24 ottobre 1996, n.4455;

 - Vista le deliberazioni del Senato Accademico del 9 e 28 ottobre 1996 e del Consiglio di Amministrazione del 14 ottobre 1996, con le quali è stato approvato il “Regolamento per la designazione delle rappresentanze in seno ai Consigli di Facoltà”;

 DECRETA:

 E’ emanato il “Regolamento per la designazione delle rappresentanze in seno ai Consigli di Facoltà“  allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Catania, 7 novembre 1996

                                                                                                         IL RETTORE

                                                                                                         (E.Rizzarelli)


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

CATANIA

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REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE

IN SENO AI CONSIGLI DI FACOLTA’

  

NORME GENERALI

 Art. 1

 

            Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione:

 a)   dei rappresentanti dei Ricercatori confermati, pari ad 1/3 dei Professori di ruolo della Facoltà;

aventi diritto a partecipare alle deliberazioni del Consiglio di Facoltà, di cui al 5° comma    dell’art.22 dello Statuto dell’Ateneo, pubblicato sulla G.U.R.I. del 22 maggio 1996 e dei cinque rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà;

b) di un numero di rappresentanti degli Studenti nella misura di cinque per le Facoltà con meno di duemila iscritti, di sette per quelle da duemila a cinquemila iscritti e di nove per quelle con oltre cinquemila iscritti.

             I rappresentanti dei Ricercatori confermati e del Personale tecnico-amministrativo durano in carica un triennio accademico e sono immediatamente rieleggibili una sola volta (comma 1, Art.69 dello Statuto); i rappresentanti degli Studenti durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta (comma 2, Art.69 dello Statuto).

             Le elezioni dei rappresentanti dei Ricercatori confermati e dei rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Facoltà, sono indette dal Preside della Facoltà entro il 10 febbraio precedente la data di scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.

             Le elezioni dei rappresentanti degli Studenti in seno al Consiglio di Facoltà sono indette dal Rettore entro il 10 febbraio precedente la data di scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.

 (modifica proposta al precedente comma)

             Le elezioni dei rappresentanti degli Studenti in seno al Consiglio di Facoltà sono indette dal Rettore almeno due mesi prima della data di scadenza dei rappresentanti in carica

            In prima applicazione il Preside della Facoltà indice le suddette elezioni in tempo utile per l’elezione del Preside e, comunque, non oltre il 20° giorno dall’entrata in vigore del Regolamento Generale d’Ateneo.

Nel caso di interruzione anticipata del mandato si farà luogo alla nomina del primo dei non eletti appartenente alla medesima rappresentanza, secondo l’ordine riportato nella graduatoria dello scrutinio finale.   

 

Art. 2

            Le elezioni per la designazione delle predette rappresentanze elettive, sono disciplinate dai Regolamenti elettorali predisposti ed allegati sotto le voci:

 A) elezione dei rappresentanti dei Ricercatori confermati e dei cinque rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo in seno ai Consigli di Facoltà;

 B) elezione dei rappresentanti degli Studenti in seno ai Consigli di Facoltà.

 

Art. 3

            Sono insediate le Commissioni Elettorali nella composizione meglio specificata nei singoli Regolamenti di cui ai punti “A” e “B” del precedente art. 2, con il compito di:

 1) pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori, dai componenti dei seggi e dai presentatori delle liste elettorali;

2) risolvere durante lo svolgimento delle operazioni elettorali ogni questione riguardante l’ordine pubblico al di fuori dei seggi nell’ambito della Facoltà;

3) collazionare i risultati pervenuti da eventuali seggi e procedere alla proclamazione degli eletti;

4) decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati. Tali ricorsi devono essere presentati entro 10 giorni dalla proclamazione alle Commissioni suddette, che in contraddittorio decideranno nei successivi 15 giorni.

             Le decisioni delle Commissioni elettorali sono impugnabili entro 5 giorni dalla loro pubblicazione con ricorso al Senato Accademico che decide in via definitiva.

            I risultati delle elezioni sono promulgati con decreto del Rettore e pubblicati sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 

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PARTE A

 

Regolamento per la elezione dei rappresentanti dei Ricercatori confermati e del Personale tecnico-amministrativo in seno ai Consigli di Facoltà

 

Art. 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni dei rappresentanti dei Ricercatori confermati e dei cinque rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Facoltà, sono indette dai Presidi delle Facoltà entro il 10 febbraio precedente la data di scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. L’indizione indicherà la data e l’orario di apertura e chiusura del seggio elettorale per le operazioni di voto, nonché il numero dei Ricercatori confermati da eleggere pari ad 1/3 dei Professori di ruolo afferenti alla Facoltà che dovrà partecipare alle deliberazioni del Consiglio di Facoltà, di cui al 5° comma dell’art.22 dello Statuto.

             Qualora il numero dei Ricercatori confermati afferenti alla Facoltà è inferiore o pari a 1/3 dei Professori di ruolo, i medesimi parteciperanno di diritto alle deliberazioni del Consiglio di Facoltà di cui al comma precedente.

  

Art. 2 - Elettorato attivo e passivo

A) per i rappresentanti dei Ricercatori confermati:

Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i Ricercatori confermati afferenti alla Facoltà che alla data di indizione delle elezioni rivestano tale qualifica. Ai sensi dell’art.76 dello Statuto sono equiparati ai Ricercatori confermati gli Assistenti Ordinari ad esaurimento.

Hanno diritto al solo elettorato attivo i Ricercatori confermati che non prestano servizio perchè, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo,  in aspettativa obbligatoria per seguire il coniuge all’estero o in aspettativa per mandati elettivi.

Sono esclusi dall’elettorato sia attivo che passivo i Ricercatori confermati sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale o disciplinare.

 B) per i rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo:

             Ha diritto all’elettorato attivo e passivo tutto il Personale di ruolo tecnico-amministrativo di ogni area funzionale e qualifica che alla data del provvedimento di indizione delle elezioni risulta appartenente alla Facoltà. L’attribuzione alle Facoltà, ai soli fini elettorali, del Personale tecnico-amministrativo assegnato ai Dipartimenti è deliberata dai Consigli dei Dipartimenti stessi almeno 20 giorni prima della data delle elezioni, su motivata proposta degli interessati (2° comma  dell’Art.22  dello Statuto).   L’attribuzione  stessa  dovrà  essere effettuata in rapporto alla composizione del corpo docente per Facoltà di appartenenza.

Hanno diritto al solo elettorato attivo coloro che non prestano servizio perchè collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in congedo straordinario per motivi di studio, in servizio militare o sostitutivo civile.

             E’ escluso dall’elettorato sia attivo che passivo il Personale tecnico-amministrativo sospeso dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale o disciplinare.

 

 Art. 3 - Elenco elettorato

Gli elenchi nominativi di tutti gli elettori saranno affissi, distinti per categorie di appartenenza, almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all’Albo della Presidenza della Facoltà.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi in parola, hanno facoltà di fare opposizione entro il 6° giorno precedente le elezioni direttamente al Preside della Facoltà, il quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima la data fissata per le elezioni.

  

Art. 4 - Convocazione

 In prima applicazione la convocazione dei Ricercatori confermati e del Personale tecnico-amministrativo aventi diritto al voto deve precedere di almeno sette giorni la data di inizio delle votazioni. Viene effettuata mediante consegna da parte della Presidenza della Facoltà della lettera di convocazione presso la sede di servizio (Dipartimento, Istituto, Seminario, Presidenza di Facoltà, Ufficio) direttamente all’interessato. In caso di assenza o impedimento dell’interessato la struttura di appartenenza deve provvedere a far recapitare immediatamente allo stesso la convocazione. A tale scopo sulla busta viene apposto in maniera ben visibile oltre al nominativo del destinatario la seguente dicitura: “Convocazione per l’elezione dei rappresentanti dei Ricercatori confermati e del Personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Facoltà“. La convocazione si intende, comunque, utilmente effettuata mediante la consegna nella sede di servizio con le modalità sopra indicate.

 

Art. 5 - Seggio elettorale

Per l’espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio potrà essere costituito con provvedimento del Preside uno o più seggi elettorali, composti da :

- un professore ordinario o straordinario che lo presiede;

- un professore associato;

- un ricercatore confermato;

- un dipendente con qualifica non inferiore al VI livello, con funzioni di segretario.

Presso ciascun seggio sono predisposte due urne: una per la raccolta dei voti espressi dai Ricercatori confermati e una per la raccolta dei voti espressi dal Personale tecnico-amministrativo.

Il giorno precedente a quello fissato per l’inizio delle votazioni, i componenti del seggio si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario all’esercizio del diritto di voto (schede, registri, liste dei votanti, materiale di cancelleria, etc..).

E’ compito precipuo del Presidente del seggio controllare la presenza in esso delle cabine e di tutto quanto si renda indispensabile per assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.

 

Art. 6 - Schede elettorali

 Le schede elettorali, distinte per ciascuna categoria di elettori, devono recare il timbro della Facoltà e la firma del Presidente o del Segretario del seggio elettorale da apporre prima dell’inizio delle votazioni.

 

Art. 7 - Svolgimento e orario delle votazioni

Le operazioni di voto si svolgono in un unico giorno dalle ore 9 alle ore 19.

Per la vigilanza dei seggi e del relativo materiale sia durante lo svolgimento della votazione, sia durante lo scrutinio, il Presidente del seggio si avvale del personale ausiliario della Facoltà.

 

Art. 8 - Modalità di voto

 Il voto è individuale, libero e segreto.

E’ possibile esprimere una sola preferenza.

Eventuali nominativi in eccedenza e ogni elemento di identificazione della scheda sono causa di nullità della stessa.

La votazione è valida se vi abbiano preso parte almeno i due terzi degli aventi diritto per le elezioni dei rappresentanti dei Ricercatori confermati e almeno un terzo degli aventi diritto per le elezioni dei rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo.

Nei casi di omonimia sarà cura dell’elettore indicare la data di nascita del prescelto.   

            Qualora non sia possibile identificare con certezza la volontà dell’elettore, il voto espresso è considerato nullo.

            Vanno parimenti annullate le schede che non siano quelle prescritte o non portino il bollo o la firma del Presidente o del Segretario del seggio.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l’assistenza di un altro elettore dello stesso seggio liberamente scelto; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Il Presidente del seggio ne prenderà nota nel verbale.

  

Art. 9 - Operazioni di voto

 Il Presidente o un altro componente del seggio, previo accertamento dell’identità personale, consegna a ciascun votante la scheda e cura che l’elettore apponga la firma sull’apposito elenco.

             Effettuata la votazione, la scheda deve essere ripiegata accuratamente dall’elettore e restituita al Presidente o ad altro componente del seggio che la inserisce in presenza dell’elettore stesso nell’urna.

             Alla scadenza dell’orario stabilito per le votazioni, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.

 

Art. 10 - Operazioni di scrutinio

Terminate le operazioni di voto avranno inizio quelle di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.

             Si inizia con lo scrutinio dei rappresentanti dei Ricercatori confermati e si prosegue con quello dei rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo.

            Delle operazioni elettorali, i Componenti del seggio redigono e sottoscrivono apposito processo verbale distinto per rappresentanza, dal quale deve, tra l’altro, risultare:

             - il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;

            - il numero delle schede votate;

            - il numero delle schede annullate;

            - il numero delle schede non utilizzate;

            - i voti riportati da ciascun candidato.

             Allegano al verbale, di cui fanno parte integrante, l’elenco dei votanti su cui sono state apposte le relative firme.

             Raccolgono, in distinti plichi, le schede votate,  le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.

             I plichi, sigillati e firmati esternamente dai Componenti del seggio, saranno immediatamente recapitati all’Ufficio di Presidenza ove si procederà alla proclamazione degli eletti.

            Sono dichiarati eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti fino al numero di rappresentanti stabilito dall’art.1 del presente Regolamento.

            In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano nel ruolo ed in caso di parità di decorrenza di anzianità nel ruolo quello più grande di età.

            Qualora risulti eletto un numero di Ricercatori confermati inferiore a quello indicato dal bando di indizione si procederà entro un mese ad elezioni suppletive senza alcun pregiudizio per il funzionamento dell’organo stesso.

            Avverso i risultati si potrà far ricorso alla Commissione elettorale di cui all’art.13 del presente regolamento, secondo le modalità indicate all’art.3 comma 1 numero 4 delle Norme Generali.

           

Art. 11 - Sostituzione degli eletti

Nel caso di dimissioni, rinuncia o decadenza di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti che abbia ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

  

Art. 12 - Proroga

 I componenti eletti del Consiglio di Facoltà continuano a svolgere le proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato fino alla loro sostituzione.

 

 Art.13 - Commissione elettorale

             Presso la Presidenza della Facoltà è costituita una Commissione elettorale composta da:

             - n.1 Professore Ordinario o Straordinario che la presiede;

            - n.1 Professore Associato;

            - n.1 Ricercatore confermato;

            - n.1 Funzionario tecnico o amministrativo anche con funzioni di segretario,

tutti designati dal Preside, alla quale oltre ai compiti di cui all’art.3 delle Norme Generali, spetta presiedere al regolare svolgimento della propaganda elettorale e delle votazioni.

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PARTE B

Regolamento per la designazione dei rappresentanti degli Studenti

in seno ai Consigli di Facoltà

 

Art. 1 - Indizione

 

            Le elezioni per le rappresentanze degli studenti in seno ai Consigli di Facoltà sono indette dal Rettore entro il mese di febbraio precedente la scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. L’indizione indicherà la data e l’orario di apertura e chiusura del seggio elettorale per le operazioni di voto, nonché il numero degli Studenti da eleggere che dovrà essere nella misura di cinque per le Facoltà con meno di duemila iscritti, di sette per quelle da duemila a cinquemila iscritti e di nove per quelle con oltre cinquemila iscritti (3° comma dell’art.52 del Regolamento Generale di Ateneo).

 (modifica proposta al precedente comma)

             Le elezioni per le rappresentanze degli studenti in seno ai Consigli di Facoltà sono indette dal Rettore almeno due mesi prima della data di scadenza dei rappresentanti in carica. L’indizione indicherà la data e l’orario di apertura e chiusura del seggio elettorale per le operazioni di voto, nonché il numero degli Studenti da eleggere che dovrà essere nella misura di cinque per le Facoltà con meno di duemila iscritti, di sette per quelle da duemila a cinquemila iscritti e di nove per quelle con oltre cinquemila iscritti (3° comma dell’art.52 del Regolamento Generale di Ateneo).

             In prima applicazione il Preside della Facoltà indice le elezioni in tempo utile per l’elezione del Preside e, comunque, non oltre il 20° giorno dall’entrata in vigore del Regolamento Generale d’Ateneo.

 (proposta di abrogazione del comma precedente).

 

Art. 2  -  Elettorato attivo e passivo

            L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli Studenti regolarmente iscritti all’anno accademico precedente quello di inizio del mandato del Preside da eleggere, in corso o fuori corso, ai Corsi di laurea, ai Diplomi Universitari, alle Scuole di specializzazione, alle Scuole dirette a fini speciali ed ai Dottorati di ricerca della Facoltà.

 (modifica proposta al precedente comma)

             L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli Studenti regolarmente iscritti, alla data di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, in corso o fuori corso, ai Corsi di laurea, ai Diplomi Universitari, alle Scuole di specializzazione, alle Scuole dirette a fini speciali ed ai Dottorati di ricerca della Facoltà.

 

Art. 3  -  Elenchi elettorato

             Gli elenchi degli elettori per ciascun Corso di laurea, Diploma universitario, Scuole dirette a fini speciali, Scuole di specializzazione e Dottorati di ricerca della Facoltà, in ordine alfabetico e senza distinzione di sesso e di cittadinanza, sono depositati, entro e non oltre il 20° giorno anteriore alla data delle elezioni, in triplice copia, presso l’Ufficio di Presidenza per essere consultati da chiunque ne abbia diritto.

                                                                                                                      . / .

 (modifica proposta al precedente comma)

             Gli elenchi degli elettori per ciascun Corso di laurea, Diploma universitario, Scuole dirette a fini speciali, Scuole di specializzazione e Dottorati di ricerca della Facoltà, in ordine alfabetico e senza distinzione di sesso e di cittadinanza, sono depositati, entro e non oltre il 20° giorno anteriore alla data delle elezioni, in triplice copia, presso l’Ufficio Elettorale per essere consultati da chiunque ne abbia diritto.

 

Art. 4 - Presentazione delle liste

Le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.

Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla. Non è ammessa la lista contenente denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza.

Eventuali controversie sulle denominazioni delle liste saranno giudicate dalla Commissione elettorale di cui al successivo art.11. La decisione della Commissione è inappellabile.

Le liste non possono indicare un numero di candidati superiore a quello degli eligendi e cioè di cinque per le Facoltà con meno di duemila iscritti, di sette per quelle da duemila a cinquemila iscritti e di nove per quelle con oltre cinquemila iscritti.

            Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme, autenticate o da un notaio, o da un segretario comunale, o da un Sindaco o suo delegato, o da un funzionario dell’Università preposto dal Rettore, di 13, di 18, di 25 studenti regolarmente iscritti alla Facoltà a seconda che il numero degli studenti iscritti alla Facoltà sia inferiore a 2000, da 2001 a 5000, superiore a 5000.

            Ogni studente può firmare la proposta di una sola lista.

Le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme autenticate dei candidati per accettazione, e devono avere almeno un presentatore, quest’ultimo in qualità di responsabile.

Le liste dei candidati e le firme in appoggio delle stesse  devono chiaramente indicare il nome e cognome dello studente, il Corso di laurea, o il Diploma universitario, o la Scuola diretta a fini speciali, o la Scuola di specializzazione, o il Dottorato di ricerca e il numero di matricola universitario là dove è presente.

Sono nulle le indicazioni dei candidati e delle firme di appoggio che risultassero incomplete dei predetti dati.

Le liste dei candidati devono essere presentate presso la Presidenza della Facoltà entro il 20° giorno precedente la data delle elezioni.

(modifica proposta al precedente comma)

Le liste dei candidati devono essere presentate presso l’Ufficio Elettorale entro il 20° giorno precedente la data delle elezioni.

L’Ufficio di Presidenza assegnerà a ciascuna lista un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione.

(modifica proposta al precedente comma)

L’Ufficio Elettorale assegnerà a ciascuna lista un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione.

Le liste e le relative candidature riscontrate regolari dalla Presidenza sono rese pubbliche dal Preside con comunicazione a mezzo stampa e mediante manifesti, almeno otto giorni prima la data fissata per le elezioni, indicando, altresì, il numero dei seggi con le relative ubicazioni.

 (modifica proposta al precedente comma)

 Le liste e le relative candidature riscontrate regolari dall’Ufficio Elettorale sono rese pubbliche dal Rettore con comunicazione a mezzo stampa e mediante manifesti, almeno otto giorni prima la data fissata per le elezioni, indicando, altresì, il numero dei seggi con le relative ubicazioni.

             Avverso l’esclusione delle liste è ammesso ricorso innanzi la Commissione di cui all’art.11 entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al rappresentante di lista.

La Commissione si pronuncerà nelle 24 ore successive.

  

Art. 5 - Propaganda elettorale

 La regolamentazione della propaganda elettorale nell’ambito universitario è attuata con accordi fra la Commissione elettorale e i presentatori responsabili delle liste dei candidati, riuniti in apposito Comitato.

In base a tali accordi vengono fissati a cura della Facoltà appositi spazi per manifesti e aule per assemblee.

(modifica proposta al precedente comma)

In base a tali accordi vengono fissati a cura dell’Università appositi spazi per manifesti e aule per assemblee.

In tutte le manifestazioni di propaganda non è consentito in alcun modo di venire meno ai principi ed ai metodi sanciti dalla Costituzione della Repubblica e dalle leggi elettorali in materia.                                                   

                                                                                                                                            

Art. 6 - Schede elettorali

 Le schede elettorali devono recare il timbro della Facoltà e la firma del Presidente o del Segretario del seggio elettorale da apporre prima dell’inizio delle votazioni.

(modifica proposta al precedente comma)

Le schede elettorali devono recare il timbro dell’Università e la firma del Presidente o del Segretario del seggio elettorale da apporre prima dell’inizio delle votazioni.

 

Art. 7 - Svolgimento e orario delle votazioni

Le operazioni di voto si svolgono in due giorni consecutivi dalle ore 9 alle ore 19.

Per la vigilanza dei seggi e del relativo materiale sia durante lo svolgimento della votazione, sia durante lo scrutinio, il Presidente del seggio si avvale del personale ausiliario della Facoltà.

                                                                      

 Art. 8 - Seggi elettorali

 Al fine di consentire l’esercizio del diritto di voto da parte del massimo numero possibile di studenti e a garanzia dello stesso, potranno essere costituiti più seggi elettorali.

I seggi elettorali, costituiti dal Preside della Facoltà, sono composti da:

 (modifica proposta al precedente comma)

 I seggi elettorali, costituiti dal Rettore, sono composti da:

 a) un Presidente ed un Segretario designati dal Preside all’interno del personale tecnico-amministrativo della Facoltà.

b) tre scrutatori, estratti a sorte da un elenco costituito dall’insieme degli elenchi di scrutatori presentati dalle singole liste almeno 15 giorni prima la data fissata per le elezioni.

Gli scrutatori devono essere in possesso dell’elettorato attivo.

          L’estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata in seduta pubblica almeno una settimana prima delle elezioni dalla Presidenza della Facoltà: essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e due supplenti per ciascun seggio.

 (modifica proposta al precedente comma)

             L’estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata in seduta pubblica almeno una settimana prima delle elezioni dall’Ufficio Elettorale: essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e due supplenti per ciascun seggio.

                                                                                                                                                         L’Ufficio di Presidente, di Segretario e di Scrutatore è obbligatorio per le persone designate. Solo in caso di reale impedimento l’Ufficio di Presidenza può proporre al Preside la designazione di altra persona.

(modifica proposta al precedente comma)

            L’Ufficio di Presidente, di Segretario e di Scrutatore è obbligatorio per le persone designate. Solo in caso di reale impedimento l’Ufficio Elettorale può proporre al Rettore la designazione di altra persona.

Il giorno precedente a quello fissato per l’inizio delle votazioni, i componenti del seggio si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario all’esercizio del diritto di voto (schede, registri, liste dei votanti, materiale di cancelleria, etc..).

E’ compito precipuo del Presidente del seggio controllare la presenza in esso delle cabine e di tutto quanto si renda indispensabile per assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.

            Alla scadenza dell’orario stabilito per le votazioni, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.

 

Art. 9 - Operazioni di voto

1) Le operazioni di voto sono pubbliche.

            Il Presidente è incaricato di soprintendere al buon andamento delle operazioni; In caso di turbativa può disporre dell’ausilio del servizio d’ordine; nei casi più gravi può disporre la sospensione delle operazioni, salvo l’accertamento di ulteriori responsabilità.

            Gli elettori fisicamente impediti  possono esprimere il loro voto con l’assistenza di un altro elettore dello stesso seggio liberamente scelto; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Il Presidente del seggio ne prenderà nota nel verbale.

2) L’espressione del voto è individuale, libera e segreta.

            Ogni studente può esprimere la propria preferenza a favore di un solo nominativo della lista votata.

Sono considerati nulli i voti di preferenza per i candidati non compresi nella lista votata.

        Se l’elettore non abbia indicato alcun contrassegno sulla lista prescelta, ma abbia scritto un nominativo di una lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito.

        Nei casi di omonimia sarà cura dell’elettore indicare la data di nascita del prescelto.   

3) Le operazioni elettorali si svolgono mediante:

     A - la  consegna da  parte  dell’elettore del proprio libretto di iscrizione, o della tessera universitaria o di altro documento valido di riconoscimento.

B - l’accertamento dell’iscrizione del nominativo dell’elettore nella lista dei votanti.

                        Se il nominativo dell’elettore non risulta iscritto nella lista dei votanti o i suoi dati anagrafici risultano erroneamente trascritti, questi potrà essere ammesso al voto soltanto previa presentazione al Presidente del seggio elettorale di una regolare certificazione rilasciata dal competente Ufficio della Segreteria studenti che, oltre ai dati anagrafici, deve attestare l’esatta data in cui è avvenuta l’iscrizione.

                        Detti certificati, dopo la trascrizione del nominativo dell’elettore, in calce alla lista elettorale, devono essere allegati al verbale nel quale dovrà, altresì, risultare il numero degli elettori ammessi al voto in base a dette certificazioni.

     C - la firma dell’elettore sull’elenco dei votanti;

     D - la  consegna  all’elettore  da parte  del  Presidente,  o  di uno  dei  componenti  del

            seggio, della scheda elettorale;

     E - la riconsegna della scheda votata, ripiegata accuratamente da parte dell’elettore al Presidente o ad uno dei componenti il seggio che la introdurrà in presenza dell’elettore stesso nell’apposita urna sigillata.

Al seggio non possono accedere più di tre elettori contemporaneamente. Coloro che hanno votato devono lasciare il seggio subito dopo la votazione stessa.

Alle operazioni elettorali possono assistere anche i rappresentanti di lista i cui nominativi devono essere comunicati all’Ufficio di Presidenza, almeno due giorni prima dell’inizio delle votazioni, dal presentatore ufficiale della relativa lista: i rappresentanti devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista contraddistinta dalla medesima numerazione, non più di uno per seggio.

 (modifica proposta al precedente comma)

 Alle operazioni elettorali possono assistere anche i rappresentanti di lista i cui nominativi devono essere comunicati all’Ufficio Elettorale, almeno due giorni prima dell’inizio delle votazioni, dal presentatore ufficiale della relativa lista: i rappresentanti devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista contraddistinta dalla medesima numerazione, non più di uno per seggio.

  

Art. 10 -  Operazioni di scrutinio

             Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed avranno inizio il giorno successivo a quello delle votazioni e proseguiranno fino ad operazione ultimata.

             Le schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, sono annullate.

            Vanno parimenti annullate le schede:

- che non siano quelle prescritte o non portino il bollo della Facoltà o la firma del Presidente o del Segretario;

(modifica proposta al precedente comma)

Vanno parimenti annullate le schede:

- che non siano quelle prescritte o non portino il bollo dell’Università o la firma del Presidente o del Segretario;

- che esprimano voti per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

             Su ogni contestazione, il Presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronunzia in via provvisoria, facendola risultare dal verbale.

             L’attribuzione delle rappresentanze avviene con il metodo proporzionale in base ai voti validi ottenuti da ciascuna lista con il seguente criterio:

             - determinazione del numero complessivo dei voti validi;

            - determinazione del numero dei voti validi ottenuti da ciascuna lista;

- determinazione del quoziente per ogni seggio da assegnare (il quoziente si ottiene dividendo fino al secondo numero decimale il numero complessivo dei voti validi per il numero degli eligendi);

- l’attribuzione dei seggi alle singole liste va determinata suddividendo il numero complessivo dei voti validi riportati da ciascuna lista per il quoziente elettorale.

Nel caso in cui in tal modo non venissero assegnati tutti i seggi, i seggi residui vanno assegnati alle liste che hanno resti maggiori.

          A questa operazione partecipano anche le liste che non hanno raggiunto alcun quoziente.

            In caso di parità dei resti il seggio va attribuito alla lista che non ha riportato alcun seggio o il minor numero di seggi.

            A parità anche di quest’ultimo caso, l’attribuzione del seggio tra dette liste viene fatta per sorteggio.

            All’interno di ciascuna lista risulterà o risulteranno eletti il candidato o i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

            In caso di parità risulterà eletto il candidato che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

            Al termine dello scrutinio, il Presidente del seggio deve consegnare i verbali delle votazioni e tutto il materiale residuo all’Ufficio di Presidenza che provvede all’inoltro dello stesso alla Commissione elettorale.

(modifica proposta al precedente comma)

            Al termine dello scrutinio, il Presidente del seggio deve consegnare i verbali delle votazioni e tutto il materiale residuo all’Ufficio Elettorale che provvede all’inoltro dello stesso alla Commissione elettorale.

            La Commissione elettorale procede alla proclamazione degli eletti, assicurandone la più ampia pubblicità mediante l’affissione alle apposite bacheche e con comunicati stampa.

            Lo studente eletto è rieleggibile alla stessa carica per una sola volta sempreché sussistano le condizioni di eleggibilità.

            In caso di rinunzia di uno degli studenti eletti, di decadenza o di decesso dell’eletto, subentrerà automaticamente il primo dei non eletti della stessa lista.

           La decadenza opera anche in caso di trasferimento presso altra sede universitaria e in caso di conseguimento della laurea nel corso del biennio.

            Avverso i risultati si potrà far ricorso alla Commissione elettorale di cui all’art.11 del presente Regolamento secondo le modalità indicate nell’art.3, comma 1 n.4 delle Norme Generali.      

 

ART. 11 - Commissione elettorale

 Presso il Rettorato - Ufficio Elettorale, è istituita la Commissione elettorale composta da:

 - un Professore di ruolo che la presiede;

- un Funzionario amministrativo;

- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo anche con funzioni di Segretario;

 tutti nominati dal Rettore alla quale oltre ai compiti di cui all’art.3 delle Norme generali, spetta presiedere al regolare svolgimento della propaganda elettorale e delle votazioni.

 

ART. 12 - Validità delle votazioni

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.

Il mancato raggiungimento del quorum predetto non pregiudica l’iter procedurale dell’elezione del Preside.