Allegato n.8 al verbale n. 17 CdF 2.7.01

 

Regolamento del Corso di Laurea in:

Scienze dell’Amministrazione

 

 

Il presente regolamento è deliberato ai sensi dell’art. 12 del D.M. 3 novembre 1999 n. 509, pubblicato nella G.U.R.I. n. 2 del 4.1.2000, e dell’art. 11 del Regolamento didattico di Ateneo.

 

1. Il corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione, della classe 19 – Scienze dell’Amministrazione, afferisce alla Facoltà di Scienze Politiche, ha sede a Catania, ha durata triennale ed è diretto alla creazione di figure dotate di conoscenze di metodo e di contenuto culturale, scientifico e professionale per la formazione giuridica, economica, politico-istituzionale, organizzativo-gestionale, e della sicurezza nel campo delle amministrazioni pubbliche, nazionali ed internazionali, e in quello delle organizzazioni complesse private, nonché delle politiche di pari opportunità. I laureati potranno svolgere attività professionali nelle amministrazioni pubbliche (centrali e locali), nelle imprese, nelle organizzazioni private e nel terzo settore.

 

2. I laureati dovranno possedere conoscenze metodologiche e culturali multidisciplinari idonee a formare figure professionali capaci di interpretare efficacemente il cambiamento e l’innovazione organizzativa nelle amministrazioni pubbliche e private; dovranno essere in grado di assistere le istituzioni pubbliche, le organizzazioni private d’impresa e di servizi e quelle del terzo settore nelle attività di progettazione ed implementazione di iniziative finalizzate a promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità; dovranno avere capacità atte ad implementare specifiche politiche pubbliche e a concorrere alla gestione delle risorse umane e delle relazioni sindacali.

 

3. Il corso di laurea è articolato in due curricula, uno in Scienze dell’Amministrazione ed uno in Discipline della Pubblica Sicurezza.

 

4. L’accesso al corso presuppone il diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto equipollente dagli organi amministrativi competenti.

 

5. Le attività formative previste sono le seguenti, specificate secondo la tabella ECTS:

 

6. Le attività didattiche consistono in lezioni frontali, in una misura pari a dieci ore per credito, comprensive di verifiche, esercitazioni e seminari. I corsi constano di più moduli di attività didattica, ciascuno per un ammontare di lavoro dello studente pari ad un credito.

Le verifiche consistono in prove che documentano l’acquisizione dei contenuti di uno o più moduli didattici. Generalmente, le verifiche esauriscono l’accertamento sui contenuti di cui trattano e contribuiscono alla determinazione della valutazione finale espressa in trentesimi a conclusione di ciascun insegnamento. Il credito riconosciuto allo studente ha di norma durata quinquennale.

 

7. Lo studente all’atto dell’iscrizione può chiedere di essere iscritto come frequentante o non frequentante. L’eventuale scelta di non frequentare singoli corsi dovrà essere compensata dal Consiglio di corso di laurea con un’attività sostitutiva della didattica frontale.

 

8. Le attività formative previste alla lettera f) dell’art. 10 del D.M. 509/99 consistono in seminari, tirocini presso strutture convenzionate con l’Ateneo, laboratori linguistici e informatici ed in quant’altro possa risultare idoneo alla più completa formazione dello studente.

Entro il mese di gennaio il Consiglio di corso di laurea individua contenuti specifici ed articolazione di tali attività, da svolgersi nell’anno accademico successivo.

 

9. La prova finale consiste nella discussione di un elaborato secondo le finalità formative e le modalità da stabilirsi a cura del Consiglio di CdL.

La valutazione della prova finale deve tener conto della carriera accademica dello studente, oltre che dello svolgimento della prova finale stessa. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti previsti dal piano degli studi per le attività formative.

Le commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Preside della Facoltà e sono composte da almeno sette docenti. Possono far parte di tali commissioni anche i docenti di Facoltà diverse da quella cui sono iscritti i candidati, nonché i professori a contratto.

Le commissioni giudicatrici della prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi, da un minimo di sessantasei ad un massimo di centodieci. All’unanimità può essere conferita la lode.

 

10. La commissione didattica paritetica è composta dal Presidente del corso di laurea, da due docenti eletti dal Consiglio di corso di laurea e da tre studenti designati dalla rappresentanza studentesca nel Consiglio di corso di laurea.

La commissione didattica paritetica ha, tra l’altro, il compito di verificare annualmente la congruenza dell’offerta didattica con gli obiettivi del corso di studi e di proporre le modifiche da apportare per l’anno accademico successivo.

 

11. Il Consiglio del corso di laurea, sentito il parere della commissione didattica paritetica, formula annualmente, entro il mese di gennaio, il piano degli studi articolato per moduli ed il calendario delle attività didattiche e predispone quanto necessario all’organizzazione del successivo anno accademico.

 

12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al regolamento didattico di Facoltà, al regolamento didattico di Ateneo, nonché alle vigenti disposizioni di legge.