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Allegato n.9 al verbale n. 17 CdF 2.7.01
Regolamento del Corso di Laurea in:
Comunicazione e Relazioni Pubbliche
Il presente regolamento è deliberato ai sensi dell’art. 12 del D.M. 3 novembre 1999 n. 509, pubblicato nella G.U.R.I. n. 2 del 4.1.2000, e dell’art. 11 del Regolamento didattico di Ateneo.
1. Il corso di laurea in Comunicazione e Relazioni Pubbliche, della classe 14 – Scienze della Comunicazione, afferisce alla Facoltà di Scienze Politiche, è realizzato in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione, ha sede a Caltanissetta, ha durata triennale ed è diretto alla formazione dei professionisti della comunicazione. I laureati potranno svolgere attività professionali nelle organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, in qualità di comunicatori pubblici, addetti stampa, esperti di gestione di aziende editoriali, esperti multimediali, pubblicitari.
2. I laureati dovranno avere competenze di base ed abilità specifiche nei settori dei mezzi di comunicazione, delle attività di comunicazione e relazioni pubbliche delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni, nello svolgimento di attività direttive e redazionali inerenti alle funzioni giornalistiche, nell’uso di due lingue straniere, nella comprensione dei fenomeni sociali e delle dinamiche del sistema istituzionale e dell’ordinamento giuridico.
3. Il corso di laurea è articolato in due curricula, uno in Relazioni Pubbliche ed uno in Giornalismo. Il curriculum in Giornalismo è distinto nel terzo anno di corso per un numero programmato di venti studenti, selezionati fra coloro che abbiano conseguito i crediti dei primi due anni, secondo una convenzione fra l’Università di Catania e l’Ordine nazionale dei giornalisti che garantisca agli ammessi lo svolgimento di un periodo di sei mesi di praticantato.
4. L’accesso al corso presuppone il diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto equipollente dagli organi amministrativi competenti.
5. Le attività formative previste sono le seguenti, specificate secondo la tabella ECTS:
curriculum in RELAZIONI PUBBLICHE
* Lo studente deve scegliere uno degli insegnamenti indicati in alternativa. L’opzione va esercitata prima dell’inizio dell’anno accademico nel quale è previsto l’insegnamento, secondo le modalità stabilite dal regolamento di Facoltà.
curriculum in GIORNALISMO
* Lo studente deve scegliere uno degli insegnamenti linguistici indicati in alternativa. L’opzione va esercitata prima dell’inizio dell’anno accademico nel quale è previsto l’insegnamento, secondo le modalità stabilite dal regolamento di Facoltà.
6. Le attività didattiche consistono in lezioni frontali, in una misura pari a dieci ore per credito, comprensive di verifiche, esercitazioni e seminari. I corsi constano di più moduli di attività didattica, ciascuno per un ammontare di lavoro dello studente pari ad un credito. Le verifiche consistono in prove che documentano l’acquisizione dei contenuti di uno o più moduli didattici. Generalmente, le verifiche esauriscono l’accertamento sui contenuti di cui trattano e contribuiscono alla determinazione della valutazione finale espressa in trentesimi a conclusione di ciascun insegnamento. Il credito riconosciuto allo studente ha di norma durata quinquennale.
7. La frequenza ai corsi è obbligatoria per gli studenti del curriculum in Giornalismo. Gli studenti del Corso di laurea in Relazioni Pubbliche curriculum in Relazioni Pubbliche all’atto dell’iscrizione possono chiedere di essere iscritti come frequentanti o non frequentanti. L’eventuale scelta di non frequentare singoli corsi dovrà essere compensata dal Consiglio di corso di laurea con un’attività sostitutiva della didattica frontale.
8. Le attività formative previste alla lettera f) dell’art. 10 del D.M. 509/99 consistono in seminari, tirocini presso strutture convenzionate con l’Ateneo, laboratori linguistici e informatici ed in quant’altro possa risultare idoneo alla più completa formazione dello studente. Entro il mese di gennaio il Consiglio di corso di laurea individua contenuti specifici ed articolazione di tali attività, da svolgersi nell’anno accademico successivo.
9. La prova finale consiste nella discussione di un elaborato secondo le finalità formative e le modalità da stabilirsi a cura del Consiglio di CdL. La valutazione della prova finale deve tener conto della carriera accademica dello studente, oltre che dello svolgimento della prova finale stessa. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti previsti dal piano degli studi per le attività formative. Le commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Preside della Facoltà e sono composte da almeno sette docenti. Possono far parte di tali commissioni anche i docenti di Facoltà diverse da quella cui sono iscritti i candidati, nonché i professori a contratto. Le commissioni giudicatrici della prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi, da un minimo di sessantasei ad un massimo di centodieci. All’unanimità può essere conferita la lode.
10. La commissione didattica paritetica è composta dal Presidente del corso di laurea, da due docenti eletti dal Consiglio del corso di laurea e da tre studenti designati dalla rappresentanza studentesca nel Consiglio di corso di laurea. La commissione didattica paritetica ha, tra l’altro, il compito di verificare annualmente la congruenza dell’offerta didattica con gli obiettivi del corso di studi e di proporre le modifiche da apportare per l’anno accademico successivo.
11. Il Consiglio del corso di laurea, sentito il parere della commissione didattica paritetica, formula annualmente, entro il mese di gennaio, il piano degli studi articolato per moduli ed il calendario delle attività didattiche e predispone quanto necessario all’organizzazione del successivo anno accademico.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al regolamento didattico di Facoltà, al regolamento didattico di Ateneo, nonché alle vigenti disposizioni di legge.
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